Matita_Copiativa - Pitagora-Taranto "POLO COMMERCIALE"

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Perchè si usa la matita copiativa sulle schede elettorali?

La matita copiativa serve a impedire cancellature e manomissioni dei segni che gli elettori appongono sulle schede elettorali. Per il voto è più idonea della penna a sfera perché quest'ultima lascia una traccia che può essere visibile sul lato opposto della scheda, con possibili conseguenze negative per la garanzia del diritto alla segretezza del voto; la penna, inoltre, ha più possibilità di rottura, con il conseguente rischio di macchiare le schede, mentre la matita può agevolmente essere temperata.
Se l'elettore dovesse sovrapporre le schede, nell'esprimere una preferenza su più schede elettorali, la matita copiativa non lascerebbe segni sulle schede sottostanti. Inoltre, non lascia trasparire segni sul retro della scheda, una volta piegata, prima di metterla nell'urna.
 
Infine, se il tratto lasciato dall'elettore è poco marcato, oppure è apposto su un simbolo scuro, è comunque visibile in controluce il segno della matita copiativa con riflessi violacei, senza il quale la scheda sembrerebbe bianca.

L'utilizzo elettorale delle matite copiative non è previsto in tutti i Paesi, nemmeno tra quelli europei, che hanno sistemi elettorali autonomi e diversi.
 
Una matita copiativa in dotazione ai seggi elettorali: prima della scritta è visibile, inciso, un codice numerico.
 
Le matite copiative sono state utilizzate in tutte le votazioni italiane a partire dal referendum fra monarchia e repubblica del 1946; il loro utilizzo era stato introdotto con DLL n. 1 del 7 gennaio 1946.
 
Nell'Italia repubblicana, l'utilizzo della matita copiativa durante le votazioni è stato in seguito confermato con il testo unico n. 26 del 5 febbraio 1948[3] e con il successivo testo unico n. 361 del 1957, anche se disposizioni in merito all'utilizzo della matita copiativa non sono state modificate dal Dopoguerra ad oggi.
 
Gli elettori italiani possono votare esclusivamente con la matita copiativa che viene loro fornita dal presidente di seggio, presso gli uffici elettorali di sezione, pena la nullità del voto e della scheda elettorale; le schede sulle quali è apposto un simbolo con matita non copiativa o penna sono infatti nulle, anche se è chiara l'intenzione di voto dell'elettore ed è stata espressa una scelta compatibile con le regole.
 
Le matite copiative sono consegnate insieme al materiale elettorale e sono proprietà dello Stato, tanto da essere marchiate sul fusto con la scritta Ministero dell'Interno – Servizio Elettorale. Al termine dello spoglio dei voti devono essere restituite dai membri del seggio, e gli elettori che non le riconsegnano al presidente di seggio insieme alla scheda incorrono in una sanzione pecuniaria da 103 euro a 309 euro; i membri del seggio sono pertanto tenuti a controllare e conservare le matite copiative.
 
Negli anni ottanta del XX secolo il Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, sulla base del D.P.R 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), affermò, con sentenza n. 660 del 26 ottobre 1987, la validità del voto espresso anche con matita umettata.
 
Durante le elezioni politiche italiane del 2008, le elezioni europee del 2009 ed il referendum costituzionale del 2016 sono stati segnalati casi di matite facilmente cancellabili con una gomma. Nei primi due casi non è stato possibile individuare se si trattasse di matite classiche o copiative.
Fonte WikiPedia (Leggi l'articolo)
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