Apprendistato
"Il lavoro oggi è trascurato nella sua dimensione educativa e culturale"
In Italia solo un ragazzo su quattro –impegnato nell'apprendistato- unisce all'impegno lavorativo qualche attività formativa. Nel raffronto con la situazione europea emergono differenze sostanziali: il livello d'istruzione è in Italia mediamente più basso, in quanto l'apprendistato è un contratto di lavoro, in Europa fa parte del percorso scolastico.
Uno dei punti di contatto tra la riforma del sistema educativo operata dal la legge n. 53 del 2003 e la riforma del mercato del lavoro promossa con la legge n. 30 del 2003
e attuata dal decreto legislativo n.276/03, è costituito dallo strumento dell’apprendistato per l’espletamento del diritto -dovere all’istruzione e formazione che, pur essendo un contratto di lavoro,occupa un ruolo strategico nell’ambito del sistema formativo nei confronti dei giovani di età compresa fra 15 e 17 anni.
Il recente decreto legislativo del 14 settembre 2011 , n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 l’istituto dell’apprendistato, di cui al punto a) è stato ampliato anche all’obbligo d’istruzione.
Il contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età'. La durata del contratto e' determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può' in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
- apprendistato di alta formazione e ricerca.